Amministrazione di sostegno Cantù

Studio Legale Spandri – Marconi Lecco: che cos’è e quando può essere richiesta l’amministrazione di sostegno

L’amministrazione di sostegno è l’istituto giuridico che consente a un soggetto che non sia in grado di svolgere le normali funzioni di incaricare un tutore che faccia le sue veci e provveda al suo interesse (c.d. amministratore di sostegno). L’amministrazione di sostegno può essere richiesta in caso di infermità parziale o totale, transitoria o permanente, dovuta a menomazioni fisiche o psichiche dallo stesso individuo che ritiene di averne bisogno immediato o futuro, oppure dal coniuge, dal convivente, da parenti o affini (ovvero cognati, suoceri, generi, nuore…) rispettivamente entro il 4° e il 2° grado.

L’amministrazione di sostegno può inoltre essere fornita dal tutore o curatore, dal pubblico ministero o dai servizi sociali e sanitari che hanno in cura la persona. Per la delicatezza della materia e alcune criticità nel procedimento di richiesta, la consulenza di un legale può essere utile nella presentazione dell’istanza per la nomina dell’amministratore di sostegno: a Cantù e in Lombardia, l’avv. Spandri e l’avv. Marconi, il cui studio legale è situato a Lecco, sono a disposizione per fungere da amministratori di sostegno in differenti frangenti.

Dunque, se necessiti dell’assistenza e del sostegno di un avvocato per la richiesta dell’amministrazione di sostegno a Cantù e dintorni, rivolgiti allo Studio Legale Spandri – Marconi di Lecco.

Leggi tutto

Amministrazione di sostegno a Cantù: a cosa serve e chi ne ha diritto

L’istituto dell’amministrazione di sostegno ha la funzione di tutelare per un periodo di tempo definito o indefinito coloro che non godano di totale autonomia e non siano dunque in grado di salvaguardare il proprio interesse. A differenza dell’interdizione e dell’inabilitazione, l’amministrazione di sostegno viene concessa a persone in grado di intendere e di volere, che però hanno bisogno di essere aiutate nel prendere decisioni orientate al loro miglior interesse, e/o di essere sostituite nello svolgimento di determinate attività dal punto di vista operativo.

La normativa in materia, disciplinata dalla Legge n° 6 del 9/01/2004 (G.U. n. 14 del 19/01/2004), chiarisce che possono chiedere un amministratore di sostegno le persone con menomazione fisica o psichica causante infermità temporanea o permanente, e che in forza di tale situazione non sono in grado di provvedere ai propri interessi. La tutela può essere richiesta per anziani, minori nell’ultimo anno della minore età (con effettivo al compimento dei diciotto anni), interdetti e inabilitati dopo revoca delle sentenze, ma anche per alcolisti, tossicodipendenti, detenuti e malati terminali in previsione di un’incapacità futura.

Per chiedere la nomina di un amministratore occorre che sussistano interessi attuali e concreti, ovvero che vi sia la necessità di effettuare determinate azioni in un arco di tempo ragionevolmente breve. L’atto o le tipologie di atti per i quali viene richiesta l’assistenza dell’amministratore di sostegno (acquisto o vendita di una proprietà immobiliare, investimenti di denaro ecc.) devono essere chiaramente esplicitati nell’istanza.

 

Amministratore di sostegno Cantù: nomina, doveri ed effetti

L’amministratore, nominato dal Giudice Tutelare competente dietro domanda alla cancelleria della Volontaria Giurisdizione, può essere individuato in ambito familiare (coniuge, convivente, parente entro il quarto grado o affine entro il secondo) o, più raramente, può riguardare una persona estranea, anche indicata dallo stesso assistito. La durata dell’incarico e i poteri dell’amministratore di sostegno sono stabiliti con decreto dal Giudice Tutelare contestualmente alla sua nomina, fermo restando che l’amministrazione di sostegno può essere revocata in qualunque momento in caso di decadenza dei presupposti o inidoneità alla tutela del beneficiario.

L’amministratore di sostegno presta giuramento con cui si impegna a svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza, nella considerazione delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario e in piena trasparenza riguardo le decisioni che intende prendere. L’amministratore si occuperà di fare un elenco dei beni di maggior valore del beneficiario, depositando annualmente il rendiconto della gestione economica presso gli Sportelli Territoriali per l’amministrazione di sostegno. La relazione acclusa dovrà fornire ogni informazione utile riguardo l’operato dell’ADS e le condizioni di vita e salute del beneficiario, con puntuale documentazione di ogni spesa rilevante non ordinaria. Sarà necessario comunicare tempestivamente eventuali esigenze sopravvenute che richiedano modifiche o integrazioni dei poteri previsti nel decreto di nomina, mentre eventuali atti di straordinaria amministrazione richiederanno autorizzazione preventiva.

 

Avvocato per amministrazione di sostegno Cantù – Lombardia

Sebbene la richiesta dell’amministrazione di sostegno non richieda tecnicamente l’assistenza di un legale – in quanto normalmente non si tratta di un contenzioso in cui vi sia contrapposizione fra più parti, bensì di un istituto di tutela, richiesto a beneficio di qualcuno -, l’assistenza di uno studio legale può rivelarsi preziosa in diversi casi. Il patrocinio legale può essere richiesto sia dal beneficiario di amministrazione di sostegno o aspirante tale sia dai parenti o congiunti che ne rilevino l’utilità.

Lo Studio Legale Spandri – Marconi di Lecco è a disposizione per valutare la sussistenza o meno dei presupposti per la richiesta di un’amministrazione di sostegno, per aiutare il giudice tutelare a distinguere gli atti da delegare all’amministratore di sostegno, gli atti in cui occorre solo assistenza e gli atti che il beneficiario può compiere da solo anche a Cantù e dintorni. D’altra parte, è possibile richiedere assistenza legale anche per costituirsi in giudizio contro una richiesta di amministrazione di sostegno, qualora la si ritenga eccessiva, immotivata o persino lesiva. Le azioni legali dello studio Spandri – Marconi di Lecco, operante anche a Cantù e dintorni, sono volte a garantire sempre la miglior tutela dell’interesse del cliente, nel massimo rispetto della dignità dell’individuo e con attenzione al lato umano di ogni procedimento legale.

RICHIESTA INFORMAZIONI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (*)