Divorzio consensuale Calco

Divorzio consensuale Calco: la legge sul divorzio e le procedure stragiudiziali

Il divorzio è l’istituto giuridico che consente lo scioglimento del matrimonio e la cessazione dei suoi effetti civili. Disciplinato innanzitutto dalla legge n. 898/1970 (c.d. legge sul divorzio), così come modificata dalla legge n. 74/1987, oltre che dai principi generali di cui all’art. 149 del Codice Civile, il divorzio può essere consensuale o giudiziale a seconda che vi sia o meno accordo dei coniugi su tutte le condizioni da adottare.

Mentre nel divorzio giudiziale il procedimento per la cessazione degli effetti del matrimonio viene avviato su ricorso di uno solo dei coniugi, a prescindere dal consenso e accordo dell’altro, nel divorzio consensuale il ricorso è presentato da entrambi i coniugi, in modo congiunto. Il divorzio consensuale e il divorzio giudiziale si differenziano notevolmente per tempi e procedure, recentemente modificate dalla riforma del c.d. “divorzio breve”.

Lo Studio Spandri – Marconi di Lecco, operante anche a Calco e dintorni, è a disposizione per fornire assistenza in caso di separazione o divorzio, affiancando il cliente in tutte le fasi della procedura di divorzio consensuale avanti al Tribunale o con convenzione di negoziazione assistita. Accanto a un’attenta gestione dell’iter legale, è sempre cura degli Avvocati Spandri e Marconi rispettare i risvolti umani della procedura e i bisogni psico-emotivi della persona.

Dunque, per consulenza e assistenza sul divorzio consensuale a Calco e dintorni, puoi rivolgerti alla professionalità e all’esperienza dell’avv. Spandri e dell’avv. Marconi presso lo Studio Legale Spandri – Marconi di Lecco.

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Divorzio consensuale o congiunto Calco: condizioni e presupposti di legge

Il divorzio consensuale o congiunto è la procedura giudiziaria finalizzata alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che – a differenza del divorzio giudiziale – viene avviato dai coniugi in modo consensuale, una volta concordate le condizioni sulla base delle quali verrà regolata la cessazione del vincolo coniugale. L’accordo tra i coniugi non può infatti esimere dal regolare questioni di primaria importanza quali quelle legate alla gestione dei beni comuni, alla casa coniugale, al mantenimento e affidamento dei figli ecc.

Come accennato, il divorzio consensuale si differenzia dal divorzio giudiziale non solo per tempistiche, costi e complessità delle procedure, ma anche sotto l’aspetto del patrocinio legale: nel divorzio congiunto, infatti, nulla osta alla possibilità di farsi rappresentare in giudizio da un unico avvocato, fermo restando che spetterà al giudice la verifica della rispondenza all’interesse dei soggetti coinvolti (in primis i minori) delle condizioni concordate. Ove reso possibile dai rapporti tra i due ex coniugi, il divorzio congiunto è certamente preferibile all’alternativa giudiziale sia dal punto di vista psico-emotivo che sotto l’aspetto economico.

Pur trattandosi di iniziativa congiunta, il divorzio richiede sempre la sussistenza dei presupposti di legge, che saranno verificati dal Tribunale in sede di giudizio, ovvero:

  • i coniugi devono essere separati legalmente da almeno 6 mesi in caso di separazione consensuale o almeno 12 mesi in caso di separazione giudiziale;
  • il matrimonio non è stato consumato;
  • uno dei due coniugi è stato condannato per un reato con pena superiore ad anni quindici o per uno dei reati di cui all’art. 3 della legge sul divorzio (omicidio volontario di un figlio, tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio);
  • uno dei coniugi è cittadino straniero e ha ottenuto l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio all’estero, oppure ha contratto un nuovo matrimonio all’estero;
  • uno dei coniugi ha cambiato sesso.

 

Divorzio consensuale o congiunto Calco: procedura e negoziazione assistita

La procedura del divorzio congiunto prende avvio con la presentazione del ricorso al tribunale competente per residenza o domicilio di uno dei due coniugi: il cancelliere del tribunale provvederà a notificare il ricorso all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui fu trascritto il matrimonio. Pena nullità ai sensi dell’art. 4 della legge n. 898/1970, la domanda di divorzio dovrà riportare fatti ed elementi di diritto su cui si fonda la domanda di scioglimento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili, indicando l’eventuale esistenza di figli di entrambi i coniugi, le condizioni concernenti la prole e i rapporti economici. Ulteriori documenti da allegare alla domanda congiunta di divorzio sono:

  • l’atto di matrimonio,
  • il certificato di stato di famiglia e il certificato di residenza di entrambi i coniugi,
  • la copia autentica del verbale o della sentenza di separazione,
  • la nota di iscrizione a ruolo,
  • le ultime dichiarazioni dei singoli componenti della coppia.

Il Decreto Legge 132 del 2014 ha introdotto lo strumento della negoziazione assistita anche nella prassi del divorzio congiunto: nel momento in cui vi sia accordo su tutti gli aspetti, anche patrimoniali, riguardanti il divorzio, i coniugi possono avvalersi della negoziazione assistita per raggiungere e perfezionare un accordo di divorzio. Nella negoziazione assistita, che può essere effettuata anche in presenza di figli minori, i coniugi possono essere rappresentati ciascuno da un avvocato oppure da un unico difensore incaricato di rappresentare gli interessi di entrambe le parti.

 

Avvocato per divorzio consensuale Calco – Lombardia

Lo Studio legale Spandri – Marconi, con sede a Lecco ma operante anche a Calco e limitrofi, è a disposizione per fornire assistenza in caso di separazione o divorzio, affiancando il cliente in tutte le fasi della procedura, senza trascurare i risvolti umani della stessa e i bisogni della persona. Anche in quest’ottica, lo studio ha attivato una collaborazione con un valido network di professionisti che si occupano di relazioni familiari e lavorative: tra questi uno studio di psicologia e psicoterapia che offre servizi all’individuo, alla coppia e ai minori eventualmente coinvolti nel divorzio.

Grazie alla lunga e approfondita esperienza acquisita nell’ambito del diritto civile e di famiglia, e in particolare in materia di separazione consensuale e giudiziale, divorzio congiunto e giudiziale, revisione delle condizioni di separazione e divorzio ecc., gli Avvocati sono in grado di garantire la miglior rappresentanza agli assistiti.

Lo Studio, con sede a Lecco, ma operante anche a Calco e dintorni, è a disposizione per la gestione di separazioni consensuali avanti al Tribunale o con convenzione di negoziazione assistita, separazione giudiziale, divorzio consensuale avanti al Tribunale o con convenzione di negoziazione assistita, divorzio giudiziale, oltre che per ricorsi congiunti o giudiziali per richiedere la modifica delle condizioni di separazione o divorzio. Qualora infatti sopravvengano giustificati motivi, ovvero circostanze che non si erano previste in sede di separazione o divorzio (es. perdita del lavoro, nascita di un altro figlio, ricezione TFR), è sempre possibile modificare le condizioni stabilite con la sentenza di divorzio.

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