Divorzio giudiziale

Divorzio giudiziale Lecco: mancato accordo tra i coniugi e procedura

La fattispecie del divorzio giudiziale riguarda i casi in cui i due coniugi non trovino un accordo sulle condizioni di divorzio o una delle due parti non acconsenta allo scioglimento del matrimonio. Introdotto nella legislazione italiana dalla legge n. 898/1970, l’istituto del divorzio consente di rescindere il legame matrimoniale qualora sussistano determinati presupposti senza bisogno dell’accordo tra i coniugi.

Questo, al contrario, è il presupposto del c.d. divorzio consensuale o congiunto, in cui i due coniugi presentano di comune accordo domanda di divorzio e raggiungono una convergenza sulle condizioni della fine del vincolo coniugale (ad es., gestione dei beni comuni, affidamento della casa coniugale, mantenimento dei figli ecc.) senza passare dall’aula del Tribunale. Divorzio giudiziale e divorzio consensuale si differenziano per tempi e procedure, recentemente modificate anche dalla riforma del c.d. “divorzio breve”.

Lo Studio Spandri – Marconi di Lecco è a disposizione per fornire assistenza legale in caso di separazione o divorzio, affiancando il cliente in tutte le fasi della procedura di divorzio giudiziale e prestando particolare attenzione ai risvolti umani e psicologici della procedura legale, oltre che agli aspetti prettamente giuridici.

Dunque, in materia di divorzio, in caso di controversie fra i due coniugi per assistenza e consulenza in ambito di divorzio giudiziale è bene rivolgersi ad avvocati competenti e qualificati come l’avv. Spandri e l’avv. Marconi che operano presso lo Studio Legale Spandri – Marconi d Lecco.

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Divorzio giudiziale Lecco: presupposti e cause

La legge sul divorzio, introdotta nel nostro ordinamento in seguito a referendum nel 1970 e sottoposta a recenti revisioni dal legislatore, prevede una serie di condizioni che rendono ammissibile la domanda di divorzio, anche qualora sia inoltrata da una sola delle due parti coinvolte. Unico istituto giuridico con il potere di far cessare ex nunc gli effetti legali del matrimonio, il divorzio è consentito in caso di separazione legale dei coniugi che dura senza interruzioni da almeno 12 mesi con separazione giudiziale, o da almeno 6 mesi in caso di separazione consensuale. Le innovazioni introdotte dalla c.d. legge sul divorzio breve nel 2015 hanno infatti ridotto i termini che in precedenza erano pari a 3 anni.

La sentenza di divorzio stabilisce la cessazione della convivenza e della comunione materiale e spirituale fra i coniugi (c.d. affectio maritalis) e accerta l’impossibilità di mantenere o ricostituire l’unione familiare, in virtù di una delle cause tassativamente previste dall’art. 3 della l. 898/1970. Sebbene nella prassi la maggior parte dei ricorsi di divorzio siano riconducibili alla separazione giudiziale, consensuale o di fatto, ulteriori cause di divorzio giudiziale includono:

  • la condanna con sentenza passata in giudicato di uno dei coniugi all’ergastolo, a pena superiore ad anni quindici, o a condanna per delitti contro la famiglia o contro la moralità pubblica e il buon costume (tra cui induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione), per omicidio volontario di un figlio o per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;
  • il nuovo matrimonio contratto all’estero dal coniuge cittadino straniero, ovvero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio all’estero;
  • la mancata consumazione del matrimonio;
  • la rettifica di attribuzione di sesso di uno dei coniugi passata in giudicato.

Le cause indicate e previste dalla legge chiariscono già in maniera inequivocabile la duplice natura del divorzio, che può assumere le caratteristiche del contenzioso giudiziario o dell’atto giuridico a domanda congiunta.

 

Effetti patrimoniali e civili del divorzio

Il venir meno dello status di coniuge con la pronuncia della sentenza di divorzio genera una serie di effetti sul piano civile, patrimoniale e successorio, oltre che sull’affidamento e mantenimento dei figli. Con il divorzio, la moglie perde il diritto a usare il cognome del marito (salvo particolari interessi della parte in causa o della prole), entrambi i coniugi recuperano lo stato libero, mentre cessano in modo definitivo i reciproci obblighi e diritti coniugali (di cui agli artt. 51, 143, 149 CC), inclusi i diritti successori.

Anche il diritto all’assegno di mantenimento (c.d. alimenti) versato da uno dei coniugi alla parte economicamente più debole decade con il divorzio, sebbene il giudice possa stabilire che una delle due parti versi mensilmente un assegno all’altra (c.d. assegno divorzile). Questo si verifica generalmente quando ragioni oggettive ed accertate impediscano all’ex coniuge in difficoltà economica di provvedere al proprio sostentamento. L’ammontare dell’assegno divorzile, che può essere rivisto al mutare delle condizioni, può variare in funzione di una serie di fattori, quali le condizioni economico-sociali di entrambe le parti in causa, il contributo personale ed economico dato alla vita di coppia e di famiglia nel corso del matrimonio e persino la ragione stessa del divorzio. Il diritto a ricevere l’assegno divorzile decade immediatamente in caso di seconde nozze del coniuge beneficato.

Anche in caso di divorzio giudiziale, entrambe le parti devono provvedere secondo capacità e sostanze al mantenimento dei figli: nel caso di figli maggiorenni a carico, la domanda per gli alimenti deve essere inoltrata dal genitore o dal figlio stesso che non sia economicamente indipendente. L’obbligo di mantenimento riguarda anche il figlio portatore di handicap, compatibilmente con le necessità e la presenza di altri redditi (ad es. pensione d’invalidità). L’ammontare dell’assegno di mantenimento viene stabilito dal giudice sempre in considerazione di molteplici fattori, che includono le esigenze del figlio, il tenore di vita, le disponibilità economiche di ciascun genitore e la proprietà della casa. Contestualmente alla sentenza di divorzio, il giudice stabilirà il tempo di permanenza dei/l figli/o da ciascun genitore e i compiti di cura e domestici spettanti a ciascuno.

 

Avvocato per divorzio giudiziale Lecco – Lombardia

Disciplinato dalla l. n. 898/1970, così come modificata dalla legge n. 74/1987, oltre che dai principi generali di cui all’art. 149 del CC, il divorzio è l’unico istituto giuridico preposto allo scioglimento del matrimonio e/o alla cessazione dei suoi effetti civili ex nunc, ovvero con effetto immediato. Il divorzio può essere richiesto in modo congiunto dai due coniugi, che possono addivenire ad un accordo sulle condizioni economiche, patrimoniali e successorie in modo stragiudiziale, oppure può essere determinato dall’iniziativa di una sola delle parti in causa. La prima ipotesi si riferisce al divorzio consensuale o congiunto, mentre la seconda configura la fattispecie del divorzio giudiziale, motivato da una serie di presupposti che accertano l’impossibilità di mantenere o ricostituire l’unione familiare.

Nella consapevolezza delle molteplici criticità che possono caratterizzare il contenzioso del divorzio giudiziale, l’avv. Francesca Spandri e l’avv. Carlotta Marconi mettono a disposizione l’esperienza acquisita in materia di separazioni, divorzi e negoziazioni assistite, e in generale nei campi del diritto di famiglia e del diritto civile. Lo studio con sede a Lecco è a disposizione per fornire assistenza in caso di separazione o divorzio, offrendo al cliente una rete professionale di sostegno che include la collaborazione con uno studio di psicologia e psicoterapia. Accanto a un’attenta gestione di tutte le fasi della procedura di divorzio consensuale avanti al Tribunale o con convenzione di negoziazione assistita, gli Avvocati hanno infatti sempre cura di rispettare i risvolti umani delle cause di divorzio e i bisogni primari e insopprimibili della persona coinvolta in una causa di divorzio giudiziale.

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