Pignoramento presso terzi

Studio Legale Spandri – Marconi: pignoramento presso terzi Lecco

Come suggerisce il nome, il pignoramento presso terzi concerne i beni del debitore che non sono in suo diretto possesso ma si trovano nella disponibilità di un terzo: esempi ne sono il pignoramento dello stipendio, della pensione o del denaro presente sul conto corrente intestato al debitore presso un istituto di credito.

Se necessiti di uno studio legale competente che gestisca la fase stragiudiziale e giudiziale del recupero crediti per privati e aziende, occupandosi anche del pignoramento presso terzi, rivolgetevi allo Studio Legale Spandri – Marconi di Lecco.

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Pignoramento presso terzi Lecco: espropriazione dei beni in possesso di un terzo

Il pignoramento presso terzi ha per oggetto i beni del debitore che sono nella disponibilità del terzo.

Ai sensi dell’art. 543 c.p.c., si configurano due distinte ipotesi di pignoramento presso terzi, ovvero quelle riguardanti beni del debitore in possesso di un terzo, o quella in cui il debitore vanti crediti nei confronti del terzo. Si tratta di due scenari che si differenziano dai punti di vista procedurale, formale e sostanziale: in entrambi i casi, però, l’atto di pignoramento dovrà essere notificato sia al terzo sia al debitore.

In conformità con quanto stabilito dall’art. 492 c.p.c., l’atto di pignoramento presso terzi deve contenere:

  • l’indicazione di cose e somme dovute,
  • l’ingiunzione a non compiere atti dispositivi sui beni e sui crediti assoggettati al pignoramento se non dietro ordine del tribunale,
  • la dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente e l’indirizzo PEC del creditore procedente,
  • la citazione del debitore a comparire dinanzi al giudice competente.

L’udienza indicata nell’atto di citazione dovrà essere compatibile con il termine dilatorio di pignoramento di cui all’articolo 501 c.p.c.: una volta ricevuta la notifica di citazione, consegnata tempestivamente dall’ufficiale giudiziario, il creditore deve depositare la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, presso la cancelleria del tribunale competente entro 30 giorni dalla consegna, pena perdita di efficacia.

Infine, l’atto di pignoramento presso terzi deve contenere l’invito al terzo a rendere al creditore procedente la dichiarazione prevista dall’art. 547 con le eventuali contestazioni o richieste di delazione entro 10 giorni.

Tale dichiarazione, da farsi a mezzo raccomandata A/R o PEC, deve specificare:

  • di quali cose o somme il terzo si trova in possesso,
  • quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna,
  • eventuali altri sequestri precedentemente eseguiti presso di lui,
  • eventuali cessioni già notificate o accettate.

In caso di contestazioni o mancata dichiarazione del terzo che non consenta l’esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in suo possesso, il giudice provvede a emettere ordinanza per procedere agli accertamenti necessari su istanza di parte.

Dal momento della notifica dell’atto di pignoramento, il terzo è tenuto a rispettare gli obblighi di custodia delle cose e somme dovute, nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà.

Il mancato rispetto di queste indicazioni comporta la perdita di efficacia del pignoramento.

Si ricorda infine che non tutti i crediti del debitore possono essere pignorati: sono impignorabili i crediti alimentari (fatta eccezione per le cause di separazione o divorzio che concernono gli alimenti), sussidi di grazia o sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri o crediti dovuti da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza per maternità, malattie o funerali.

Avvocato per pignoramento presso terzi Lecco – Lombardia

I crediti insoluti rappresentano una problematica di impatto significativo sul bilancio di privati, enti e aziende, che in tempo di crisi è andato acuendosi. I crediti finanziari (quando risultino da prestiti, mutui e finanziamenti non rimborsati) o commerciali (derivanti da fornitura di merci, erogazione di servizi o altre utilità non pagate) riguardano rispettivamente istituti bancari, finanziari, di leasing e factoring, e aziende, PMI, industrie, esercizi commerciali, attività artigianali e diverse altre imprese di vario genere e dimensione.

A seconda che si interpelli o meno l’Autorità Giudiziaria, il recupero del credito insoluto può avvenire per via stragiudiziale o per via giudiziale. Fatte salve situazioni particolari, la via stragiudiziale viene sempre consigliata – almeno agli esordi -, essendo meno dispendiosa e più rapida del procedimento giudiziario. Quando però i tentativi di persuadere il debitore a sanare le pendenze non sortiscono risultati, il creditore può interpellare un legale per ottenere il soddisfacimento del suo diritto, anche attraverso il pignoramento presso terzi.

Lo Studio Legale Spandri – Marconi di Lecco è a disposizione di privati e aziende per gestire la fase stragiudiziale e giudiziale del recupero crediti, fino alle operazioni di pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi. Lo scopo è ottenere il recupero coattivo del credito attraverso modalità consolidate ed efficienti nel minor tempo possibile. Lo studio si trova nel cuore della città di Lecco, a due passi dalla stazione e dal Municipio, ma dispone di connessioni con professionisti in diverse altre città della Lombardia e del nord Italia.

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